Non sono più intoccabili. Il muro di gomma delle multinazionali con sede a Dublino è crollato sotto i colpi dello studio legale di Gianluca Sardella. Il giovane avvocato fasanese ha ottenuto quello che molti ritenevano impossibile: una condanna pesantissima contro Ryanair, costretta a pagare circa 25mila euro a un imprenditore locale.

Davide batte Golia
Mentre migliaia di passeggeri si arrendono a rimborsi miseri che coprono a malapena il volo, lo Studio Sardella ha scelto la linea dura. Niente compromessi, solo una difesa d’acciaio che ha smascherato i giganti dei cieli.

“Non è solo una vittoria economica, è un segnale: la professionalità del nostro territorio può mettere in ginocchio chiunque.”

Un precedente storico
Questa non è una semplice causa vinta, è un terremoto legale. La sentenza apre le porte a migliaia di ricorsi: da oggi, i viaggiatori sanno che con la giusta “cattiveria” professionale e competenza, anche i colossi mondiali possono essere condannati a risarcimenti record.

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Perché questa versione funziona:
Termini Forti: Parole come “Trema”, “Straccia”, “Sentenza Shock”, “Muro di gomma” creano urgenza e curiosità.

Focus sul Risultato: I 25.000 euro sono messi in grassetto per dare subito l’idea dell’entità della vittoria.

Identità Locale: Esalta il talento “fasanese” contro la multinazionale “straniera”, un angolo che piace molto ai lettori.

Il potere di un cavillo: L’avvocato Pertosa ribalta un’ingiusta carcerazione in meno di 48 ore

FASANO – Era stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Palermo lo scorso 28 luglio, non appena sbarcato al porto, dopo essersi imbarcato da Napoli. L’uomo, D.M., 52enne originario della frazione fasanese di Pezze di Greco, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi nel giugno 2024.

A ribaltare completamente la situazione è stato l’intervento dell’avvocato Giuseppe Pertosa che, dopo un’attenta analisi degli atti, ha individuato un grave vizio procedurale che ha reso nullo l’ordine di esecuzione per la carcerazione alla base dell’arresto.

Grazie alla tempestività dell’avvocato Giuseppe Pertosa che, nel giro di poche ore ha predisposto e depositato un’istanza articolata, il destinatario dell’ordine di esecuzione ha ottenuto dalla Procura della Repubblica la sospensione dello stesso e la conseguente ed immediata scarcerazione; il tutto avvenuto in meno di 48 ore dall’arresto.

Il delicato caso ha suscitato forte interesse, anche dal punto di vista tecnico-giuridico, nel territorio di Pezze di Greco, da cui il soggetto è originario.

Fonte: www.osservatoriooggi.it

Grazie a un cavillo processuale, il legale del fasanese ha smontato l’ordine di carcerazione

FASANO – Era stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Palermo lo scorso 28 luglio, non appena sbarcato al porto del capoluogo siciliano, dopo essersi imbarcato da Napoli.

L’uomo, D.M., 52enne originario di Pezze di Greco, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi nel giugno 2024.

A ribaltare completamente la situazione è stato l’intervento dell’avvocato Giuseppe Pertosa che, dopo un’attenta analisi degli atti, ha individuato un grave vizio procedurale che ha reso nullo l’ordine di esecuzione per la carcerazione alla base dell’arresto.

Grazie alla tempestività dell’avv. Pertosa che, nel giro di poche ore ha predisposto e depositato un’istanza articolata, il destinatario dell’ordine di esecuzione ha ottenuto dalla Procura della Repubblica la sospensione dello stesso e la conseguente ed immediata scarcerazione; il tutto avvenuto in meno di 48 ore dall’arresto.

Fonte: gofasano.com

Cosa è la prescrizione?

L’eccezione di prescrizione è una difesa molto utilizzata dagli istituti di credito, che hanno sfruttato ed utilizzano questo argomento per contenere al massimo la restituzione di indebito. Infatti, laddove opera la prescrizione l’importo da restituire al correntista si riduce progressivamente. La prescrizione opera come una vera e propria sanatoria sulle illegittimità perpetrate dagli istituti di credito ai danni del correntista.

Come opera la prescrizione su conto corrente?

La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 24418/10 detta i principi su come opera la prescrizione, quindi si può affermare, senza timore di smentita, che tutto il contenzioso bancario attuale, per la parte relativa alla prescrizione, trova la sua principale fonte in questa pronuncia.
>La sentenza trae origine proprio dalla impugnazione in sede di legittimità, di una sentenza della Corte d’Appello di Lecce, che vedeva coinvolto un correntista ed un istituto di credito.
Molto sinteticamente la Sentenza delle Sezioni Unite detta i criteri tecnici per individuare l’operatività della prescrizione nel caso di conti aperti.

Cosa sono le rimesse solutorie e ripristinatorie?

Secondo le Sezioni Unite le rimesse solutorie, cioè tutti i versamenti effettuati dal correntista con natura di pagamento di interessi, commissioni, spese ed altri oneri, hanno la funzione di prescrivere le competenze pregresse al versamento, che anche se illegittime, essendo prescritte non rendono più operante il diritto del correntista a vedersele restituite.

Come si stabilisce la natura solutoria della rimessa?

Le Sezioni Unite hanno dettato i criteri per qualificare le rimesse come solutorie, cioè pagamenti, o ripristinatorie della provvista, cioè utili semplicemente a riespandere l’utilizzo del fido.
>Il criterio è che tutti i versamenti effettuati dal correntista oltre il limite del fido, o con fido pari a zero, hanno natura solutoriapertanto sono idonei a prescrivere le competenze addebitate dalla banca. Invece, i versamenti effettuati entro i limiti del fido hanno natura ripristinatoria, dunque, non sono idonei a prescrivere le competenze bancarie.

Quali elementi qualificano le rimesse come solutorie?

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, riguarda diversi aspetti. Si discute sul fido di fatto, ossia sul fatto di poter dimostrare l’esistenza di un affidamento, anche se non vi è un contratto che ne stabilisce l’ammontare.
>La Cassazione ha affrontato la questione chiarendo che il correntista può documentare l’esistenza del fido anche mediante documenti diversi dai contratti, e quindi ad esempio con una visura della centrale rischi di Banca d’Italia, o mediante gli stessi estratti conto (cfr. Cass 2338/2024).
>L’altra rilevante questione è costituita dalla corretta quantificazione del saldo di conto corrente da considerare per capire se il saldo operava entro o oltre i limiti del fido. Sul punto, la Cassazione con Sentenza n° 9141/2020, cui sono seguite in senso conforme altre pronunce, ha chiarito che le poste contabili generate da clausole nulle devono essere escluse dal saldo di conto, sull’assunto che la clausola nulla è improduttiva di effetti. Quindi, accertata la nullità delle clausole contrattuali, i saldi del conto devono essere sterilizzati dagli addebiti posti in essere sulla base di clausole nulle. Solo all’esito di tale epurazione si può procedere con la verifica sulla prescrizione.

La Corte di Appello di Lecce

Ebbene, la Corte d’Appello di Lecce, che come detto ha pronunciato la Sentenza dalla quale hanno preso le mosse le Sezioni Unite nel 2010, finora non aveva condiviso il principio secondo il quale occorre sterilizzare i saldi degli addebiti generati da clausole nulle.
Con la Sentenza che qui commento n. 59/2025 del 27/01/2025, che mi ha visto direttamente impegnato come Consulente Tecnico di parte, al fianco dell’Avv. Gianluca Sardella del foro di Brindisi, difensore della società correntista, la Corte d’Appello di Lecce rivede il proprio orientamento in materia di prescrizione. Infatti, come ha scritto espressamente il Collegio ripensando alla questione più approfonditamente “melius re perpensa”, per accertare la prescrizione occorre preliminarmente depurare i saldi del conto corrente di tutte le poste illegittime. Successivamente a tale rettifica, si può procedere con l’individuazione della parte solutoria di ogni singolo versamento effettuato dal correntista.
Con questa motivazione che fa propri i principi espressi in Cass 9141/20 la Corte di Appello di Lecce rivede un orientamento che era di segno opposto e che si era consolidato.
Quindi anche per la Corte di Appello di Lecce che, finora, non aveva condiviso questo principio, il saldo deve essere rettificato prima di accertare la natura solutoria o ripristinatoria dei versamenti effettuati dal correntista.

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Accolta l’istanza dell’Avv. Gianluca Sardella a tutela di un fideiussore vittima di pratiche bancarie illegittime.

Una storica sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi ha reso giustizia a un cittadino fasanese che, in veste di fideiussore, si era visto richiedere ingiustamente enormi somme di denaro da un istituto di credito. La vicenda, che rischiava di ridurre sul lastrico il cliente, si è ribaltata grazie all’intervento legale dello Studio.

L’Avv. Gianluca Sardella, difensore del malcapitato, ha condotto una serrata battaglia legale, evidenziando numerose anomalie e illegittimità nell’operato della banca. Attraverso perizie tecniche d’ufficio e contabili, è stato dimostrato l’inadempimento dell’obbligo di buona fede da parte dell’istituto, nonché l’illegittima applicazione di interessi anatocistici e la nullità dei contratti di fideiussione stipulati.

Il Giudice ha integralmente rigettato le pretese della banca, condannandola a restituire all’attore l’importo di oltre 139.000 euro, oltre alla cancellazione delle garanzie indebitamente attivate. Un risultato straordinario che conferma l’impegno del nostro Studio nella tutela dei consumatori e delle imprese contro i soprusi del sistema bancario.

Fonte: Piazza Ciaia

Risponde all’interrogativo il Tribunale Civile di Brindisi con la Sentenza n°1184/2023, nella quale sono affrontate dettagliatamente le questioni inerenti la gestione del conto in ordine agli addebiti illegittimi, in particolare anatocismo, tassi ultralegali, CMS ed usura bancaria e l’escussione della fideiussione ai danni dei garanti della società. Tuttavia prima di esaminare la sentenza è opportuno chiarire alcune circostanze utili a comprenderne il significato.

Qual è il ruolo del fideiussore nei rapporti bancari?

È frequente che i rapporti di apertura di credito in conto corrente, ma più in generale tutti i rapporti di finanziamento, siano garantiti da una o più fideiussioni. Di norma per le società di capitali, nel nostro tessuto economico la più diffusa è la SRL, garantiscono per gli affidamenti concessi dalla banca, e più in generale per i finanziamenti, gli amministratori ed i soci. Quindi laddove la società garantita non sia in grado di rientrare del fido o più in generale di rimborsare il credito concesso dalla banca sono chiamati in causa i fideiussori che sono a tutti gli effetti debitori della banca, entro il limite di importo previsto dalla fideiussione stessa.

Il pagamento del conto affidato o il finanziamento garantito dal fideiussore è sempre dovuto?

È possibile che a fronte della richiesta di pagamento della banca, un puntuale esame dei contratti e degli estratti conto porti alla luce la presenza di interessi e competenze non dovute, a causa dell’applicazione di illegittimo anatocismo, tassi ultralegali non validamente pattuiti, presenza di interessi usurari, addebito di CMS illegittime o di altre commissioni spese ed oneri non dovuti.
In tali casi la ricostruzione contabile del conto corrente, mediante perizia econometrica può letteralmente modificare il saldo del conto talvolta giungendo ad azzerare le esposizioni debitorie o addirittura trasformando quello che secondo gli estratti conto bancari è un debito in un credito per il correntista.
Ebbene, in tali situazioni è certo che il debitore principale può agire per la restituzione di quanto pagato illegittimamente, ma non sempre è chiaro cosa può fare il fideiussore.

Come può tutelarsi il fideiussore secondo la legge?

Secondo le regole generali del codice civile, in particolare secondo gli articoli 1945 e 1949 del Codice Civile il fideiussore che effettui un pagamento nei confronti del creditore garantito può opporre le eccezioni che spettano al debitore principale ed è surrogato nei diritti del creditore. In sintesi, il fideiussore paghi un debito che si rivela non essere dovuto egli può esercitare nei confronti del creditore l’azione di ripetizione di indebito ai sensi dell’art. 2033 C.C. . L’azione di ripetizione è lo strumento per ottenere la restituzione delle somme pagate in assenza di una giustificazione

Cosa può fare il fideiussore di un fido o di un conto corrente di fronte alla richiesta di pagamento della banca?

Entrando nel dettaglio della vicenda oggetto della sentenza del Tribunale di Brindisi il disperato fideiussore, vistosi praticamente privato di tutte le proprie disponibilità economiche e l’azienda che – inspiegabilmente – si era vista chiudere ogni rapporto con l’istituto di credito; operazione, quest’ultima, che ne aveva di fatto decretato – di lì a poco – il fallimento, hanno fatto esaminare l’affidamento intrattenuto con la banca.
La perizia econometrica sviluppata ha accertato, mediante una particolareggiata ricostruzione contabile che il reale saldo sarebbe stato a credito della società di ben € 257.775,51 a credito della società e non a suo debito.
Tuttavia la banca aveva escusso pegni concessi dal fideiussore e dalla società per complessivi € 139.046,14.
La causa avviata dall’Avv. Gianluca Sardella, professionista ormai operante da diversi anni in prima linea per far accertare i soprusi degli istituti di credito contro i malcapitati correnti, sulla base di tale perizia, ha avuto una articolata istruttoria culminata in una complessa Consulenza Tecnica d’Ufficio nell’ambito della quale la Kipling ed il Dott. Francesco Leo hanno partecipato attivamente alle operazioni peritali garantendo la difesa tecnica della correntista e del fideiussore. In tale ambito l’esperto nominato dal Tribunale come CTU ha potuto accertare la fondatezza delle pretese creditorie del correntista e del fideiussore e la conseguente inesistenza dell’esposizione debitoria al momento dell’escussione della fideiussione.

Quali sono le difese della banca a fronte della contestazione del fido?

Nel corso del processo numerose sono state le eccezioni sollevate dalla banca per contrastare le contestazioni sviluppate dal fideiussore. Le principali eccezioni sono relative alla intercorsa prescrizione delle rimesse solutorie, alla irripetibilità degli interessi in quanto versati in adempimento di un’obbligazione naturale ex art. 2034 c.c., alla mancata contestazione da parte della correntista degli estratti conto adducendo che conseguentemente le relative risultanze dovevano intendersi definitivamente approvate, alla asserita non completezza degli estratti conto su cui poter procedere ai ricalcoli.

Il fideiussore può ottenere la restituzione delle somme versate, se il rapporto di affidamento è viziato da anatocismo, usura bancaria e altri profili di illegittimità?

Il tribunale ha ritenuto di rigettare tutte le eccezioni ed ha accertato che al momento dell’escussione dei pegni la società garantita era creditrice della banca e non già debitrice. Pertanto il Giudicante ha dichiarato l’illegittimità di dette escussioni condannando la banca sia a restituire tutte le somme al malcapitato fideiussore, sia a ripetere alla società quanto indebitamente corrisposto durante il rapporto contrattuale.
Infatti, la Sentenza n°1184/2023 del Tribunale Civile di Brindisi ha condannato la banca a “corrispondere al fideiussore la somma di € 139.046,14 derivante dalle illegittime escussioni di due pegni su due polizze vita poste a garanzia di aperture di credito su conto corrente, nonché a corrispondere alla società correntista la somma di € 28.605,67 quale ricalcolo del saldo dare/avere del conto corrente; somme da maggiorarsi degli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo”.
È Quindi evidente che il fideiussore può agire per ottenere la restituzione del maltolto.

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L’ex dipendente di due note aziende fasanesi è stato condannato per furto pluriaggravato e risarcimento del danno in favore delle due società proprietarie delle due carte carburante

Il Tribunale monocratico di Brindisi, con sentenza del 4.6.2021 resa a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato C. A., di anni 32, residente in Pezze di Greco, per il reato di furto pluriaggravato, alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 344,00 di multa, oltre spese processuali, nonché al risarcimento del danno e delle spese legali in favore delle parti civili costituite Lepore Mare S.p.a. e Mare Service S.r.l., assistite e difese nel processo penale dall’Avv. Giuseppe Dipasquale.

Questi i fatti: l’imputato, ex dipendente delle aziende fasanesi Lepore Mare S.p.a. e Mare Service S.r.l. sottraeva in maniera fraudolenta due schede carburante “CARTISSIME Q&” di proprietà delle precitate società, utilizzandole illecitamente per diversi mesi per rifornire le proprie autovetture, per un importo complessivo di circa 20.000,00 euro.

La Lepore Mare S.p.a. e la Mare Service S.r.l., resesi conto della sottrazione delle due schede carburante e dei rifornimenti anomali ed illegittimi in corso, procedevano a bloccare le carte in questione ed a presentare una articolata denunzia-querela alla Procura della Repubblica di Brindisi a mezzo dell’Avv. Giuseppe Dipasquale.

Grazie alle preziose ed accurate indagini svolte dai Carabinieri di Fasano, i quali procedevano ad importanti accertamenti natura tecnica, nonché all’escussione a sommarie informazioni di diversi testimoni, veniva individuato quale responsabile dei furti in questione il C. A..

La Lepore Mare S.p.a. e la Mare Service S.r.l., costituitesi parti civili nel successivo processo penale a mezzo del difensore e procuratore speciale Avv. Giuseppe Dipasquale, vedevano riconosciute ed accolte, per il tramite del proprio difensore, tutte le richieste risarcitorie avanzate, ivi compreso il pagamento di una somma a titolo di provvisionale sul maggior danno a carico dell’imputato ed al cui pagamento il Giudice ha subordinato la sospensione condizionale della pena in favore dello stesso.

Link articolo: Fasanolive

L’uomo aveva pagato la vettura con un assegno bancario risultato oggetto di furto nella provincia di Potenza

Consegna assegno bancario di 26.000,00 euro per l’acquisto di una autovettura a nota concessionaria del fasanese, effettuando successivamente una falsa denuncia di smarrimento del titolo per evitarne il pagamento: condannato per il reato di calunnia.

Il Tribunale monocratico di Potenza ha condannato ieri (5/12/2018) alla pena di anni due di reclusione ed al risarcimento del danno, oltre spese legali in favore degli Avv.ti Gianluca Sardella e Giuseppe Dipasquale che hanno assistito la concessionaria fasanese durante il processo penale, D.B. R. di anni 61, per il reato di calunnia commesso in Palazzo San Gervasio (PZ) nell’anno 2014.

Questi i fatti: l’imputato, recatosi presso una nota concessionaria di auto del fasanese, aveva proceduto all’acquisto di una lussuosa Mercedes, consegnando al titolare un assegno bancario dell’importo di euro 26.000,00.

Successivamente l’amara scoperta: il concessionario fasanese, dopo aver posto all’incasso il titolo, scopriva che lo stesso non poteva essere incassato in quanto gravava su di esso una denuncia di smarrimento sporta nella provincia di Potenza.

A questo punto il commerciante fasanese sporgeva a sua volta una denuncia-querela per rivendicare i propri diritti, denuncia a seguito della quale veniva incardinato il giudizio penale dinanzi al Tribunale di Potenza per competente territoriale.

Il commerciante fasanese, costituitosi parte civile nel giudizio ed assistito dagli avv.ti Gianluca Sardella e Giuseppe Dipasquale, dopo una articolata istruttoria dibattimentale, ha visto riconosciuti i propri diritti, ivi compreso il pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva a proprio favore dell’importo di euro 26.000,00 euro.

Link articolo: Fasanolive

Dopo due eccezioni preliminari sollevate dall’avvocato fasanese Giuseppe Dipasquale è arrivata la prescrizione del reato per gli imputati

Si è concluso qualche giorno fa il processo dinanzi al Tribunale monocratico di Brindisi per presunti reati in materia di appalti pubblici, dibattimento nel quale, tra i tre imputati, figuravano due fasanesi quali legali rappresentanti di importanti aziende di costruzione site nel nostro Comune. Dopo due eccezioni preliminari di carattere processuale sollevate dal difensore di uno dei due imputati, avv. Giuseppe Dipasquale, ed inerenti dei profili di nullità che caratterizzavano il decreto di citazione a giudizio, il Tribunale ha dovuto differire di vari mesi e per ben due volte il processo e l’inizio dell’istruttoria dibattimentale per sanare i vizi in questione, ciò che ha comportato quindi il proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato per tutti gli imputati su richiesta dei rispettivi difensori.

Ai tre imputati era contestato il reato ex art. 21 l. 646/1982, per la concessione in subappalto di parte delle opere senza la preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione appaltante del Comune di San Vito Dei Normanni. La vicenda risale al 2012, allorquando dei funzionari ispettivi della Direzione del lavoro di San Vito dei Normanni, in seguito ad un sopralluogo in un cantiere di appalto a San Vito dei Normanni, riscontravano delle irregolarità e delle violazioni di carattere penale.

Fonte articolo: Osservatoriooggi.it

Una delle primissime pronunce in Italia riconosce un ulteriore risarcimento ai viaggiatori, oltre al prezzo del biglietto già rimborsato autonomamente dalla Compagnia Aerea

Ll giudice di pace di Brindisi, con sentenza del 2.5.2018, ha condannato Ryanair a risarcire una coppia di giovani fidanzati fasanesi i quali avevano subito la cancellazione del proprio volo Brindisi-Parigi del 15/12/2017, a causa degli scioperi del personale della compagnia aerea indetti in quel periodo.

La coppia aveva già ricevuto il consueto risarcimento del prezzo del biglietto dalla medesima compagnia aerea a titolo di “compensazione pecuniaria”, ma ha comunque intentato, a mezzo dei propri avvocati Gianluca Sardella e Giuseppe Dipasquale di Fasano, un’azione giudiziaria nei confronti di Ryanair per vedere riconosciuto anche un indennizzo per i costi già sostenuti per la prenotazione dell’hotel, nonché per il “danno da vacanza rovinata”.

Ed il Giudice di pace di Brindisi, con quella che può considerarsi una sentenza “pilota” per le richieste di risarcimento indirizzate dai viaggiatori nei confronti di Ryanair per i numerosi voli cancellati proprio nel mese di dicembre 2017, ha riconosciuto ai due ragazzi fasanesi un risarcimento per le spese già sostenute per l’albergo e le altre strutture già prenotate, nonché il risarcimento danni da vacanza rovinata, oltre interessi e pagamento delle spese legali, nonostante il vettore aereo abbia eccepito con forza sia l’incompetenza territoriale del Giudice italiano sia la natura “eccezionale” dello sciopero del personale.

Link articolo: Fasanolive